Le catechesi che Leone XIV ha dedicato alla costituzione sulla sacra Liturgia nelle udienze generali del 19 e 26 agosto: “La musica sacra” e “Le motivazioni della riforma liturgica”.
La musica sacra (19 agosto 2026)
Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium (SC) del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: «La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro d’inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell’arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne» (SC, 112) e specifica: «La musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all’azione liturgica, sia dando alla preghiera un’espressione più soave e favorendo l’unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri» (Ibidem).
Troviamo qui il nucleo dell’insegnamento conciliare, che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel Motu Proprio Inter sollicitudines (22 novembre 1903). La musica, infatti, è parte dell’azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio, nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant’Agostino: «Cantare amantis est», cioè «cantare è proprio di chi ama» (Sermo 336, 1). Questo è molto importante, perché aiuta ad aprire il cuore all’agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare.
Il canto, inoltre, favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all’unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura.
Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell’azione liturgica, derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma, poi, specialmente nel suo aspetto melodico, dev’essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l’assemblea (cf. SC, 121).
Per lo stesso motivo il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla Tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare, perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell’antico principio “lex orandi lex credendi”, cioè la legge della preghiera è anche legge della fede.
Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli (cf. n. 114). Essa «deve essere compresa […] a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l’esistenza quotidiana» (Benedetto XVI, Esortazione apostolica Sacramentum caritatis, 52) in uno «spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli» (Ibidem 55). Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara: «Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti» e «un sacro silenzio» (SC, 30), ed esorta ciascuno, ministro o fedele, a compiere «tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza» (SC, 28), nell’armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio.
Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un’attenzione particolare è rivolta anche all’organo (cf. SC, 120), mentre l’impiego di altri strumenti è ammesso «purché siano adatti all’uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente l’edificazione dei fedeli» (SC, 120).
Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell’inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea, in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l’importanza di tenerle in seria considerazione, come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un’adeguata «educazione del senso religioso» (SC, 119) e, dall’altra, «per quanto è possibile […], di promuovere la musica tradizionale di quei popoli, tanto nelle scuole, quanto nelle azioni sacre» (Ibidem).
Un compito particolare è riconosciuto, nel contesto liturgico, alla schola cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito «di curare l’esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto» (S. Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 19).
A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da «purificare il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione, da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell’atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica» (S. Giovanni Paolo II, Chirografo sulla musica sacra, 22 novembre 2003, 3).
Per tutte queste ragioni i Padri Conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra, «nei seminari, nei noviziati dei religiosi e delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche» (SC, 115), e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica (cf. Ibidem).
Cari fratelli e sorelle, i Padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant’Ignazio di Antiochia: «Voi, uno per uno, diventate un coro, affinché armoniosi nell’accordo e prendendo la tonalità di Dio nell’unità, cantiate all’unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e, dalle opere buone che realizzate, riconosca che siete membra del Figlio suo» (Lettera agli Efesini, 4, 2).
Le motivazioni della riforma liturgica (26 agosto 2026)
Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i Padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante, in tal senso, la terza Lettera dal Concilio che il Cardinale Giovanni Battista Montini, allora Arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia – scriveva – «è espressione sincera sia del divino che dell’umano. È linguaggio. È veicolo d’insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica, e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità» (Nota 1. G. B. Montini, «Terza lettera dal Concilio», Rivista Diocesana Milanese 51 [1962] 921-923: 922). Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli «non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza» (Nota 2. Ibidem).
È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al n. 48 della Costituzione conciliare: «La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all’azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano formati dalla parola di Dio; si nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell’unità con Dio e tra di loro». Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell’opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l’evento salvifico. Poiché i gesti, le parole della sacra liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva.
La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell’esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come «la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio» (Nota 3. Solenne Chiusura della II Sessione del Concilio, Allocuzione del Santo Padre Paolo VI [4 dicembre 1963]). Da tale convinzione nacque l’esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni, e di rendere più lineare l’ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti.
La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione, e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione dei libri liturgici.
L’obiettivo che i Padri avevano a cuore è esplicitato nel n. 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium: «Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la sacra liturgia racchiude, la santa madre Chiesa desidera fare un’accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all’intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma l’ordinamento dei testi e dei riti dev’essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria». Risale all’Enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione, nella liturgia, tra elementi divini, immutabili, ed elementi umani, che invece «possono subire varie modifiche, approvate dalla sacra Gerarchia assistita dallo Spirito Santo, secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime» (Acta Apostolicae Sedis 39, 1947, 541-542).
Del resto, il desiderio di una “riforma generale” non nasceva all’improvviso, ma si era manifestato nell’azione dei Papi succedutisi fin dall’inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del Movimento liturgico. L’affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni «come estranei o muti spettatori» era già stata ripresa dalla Costituzione apostolica Divini Cultus di Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull’ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali, dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore mattutine. Non si deve poi dimenticare che San Giovanni XXIII ritenne necessaria una semplificazione delle rubriche del Breviario e del Messale, approvandola con il Motu proprio Rubricarum instructum, del 25 luglio 1960, nel quale rimandava all’annunciato Concilio Ecumenico la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia.
La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone, dunque, nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione postconciliare, e che purtroppo talora ancor oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
A questo proposito, vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che «le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è “sacramento dell’unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano» (Sacrosanctum Concilium n. 26).
È pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità (cf. n. 34) e manifesti così la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e, per la mediazione di Cristo, saremo perfezionati nell’unità con Dio e tra di noi (cf. n. 48).

